(1) Gli enti locali possono concedere contributi a organizzazioni turistiche, associazioni, enti, comitati e altri soggetti giuridici che hanno presentato domanda di contributo, ai sensi della normativa comunale vigente, per le spese già sostenute e non rimborsate o non rimborsabili per lo svolgimento di iniziative, anche nel caso in cui l’iniziativa sia stata rinviata, sospesa o annullata al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 o per altre ragioni di natura organizzativa.
(2) Qualora ammissibili, i contributi di cui al presente articolo sono concessi quali aiuti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o, in alternativa, come aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
(3) Le misure di cui al comma 1 possono essere applicate a tutte le domande giacenti alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento di concessione o liquidazione non è ancora concluso, nonché a tutte le domande che verranno presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fino al 31 dicembre 2021. 9)