(1) Agli allegati di cui agli articoli 3 e 10 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
(2) Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, è così sostituito:
“1. Alla copertura degli oneri per complessivi 534.361.364,62 euro a carico dell’esercizio finanziario 2020, 247.688.458,05 euro a carico dell’esercizio finanziario 2021, 641.547.711,13 euro a carico dell’esercizio finanziario 2022 derivanti dall’articolo 3, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.”