(1) La sanzione amministrativa accessoria si applica in osservanza dei seguenti principi:
(2) La sanzione amministrativa accessoria è comminata con ordinanza-ingiunzione dal Presidente della Provincia o da organo da esso delegato ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.