1. I centri di raccolta sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, dei rifiuti elencati all’articolo 10. I rifiuti sono conferiti in maniera differenziata per il trasporto agli impianti di recupero, di trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento.
2. I centri di raccolta devono rispettare i requisiti tecnico gestionali di cui agli articoli da 5 a 9 e da 11 a 14.