1. Presso i centri di raccolta possono essere individuati appositi spazi per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.
2. Nei centri di raccolta possono altresì:
a) essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinate alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili;
b) essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo.
3. La gestione delle aree o degli spazi di cui al presente articolo deve essere disciplinata con il regolamento d’esercizio di cui all’articolo 3.