1. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo e del controllo di accettazione effettuato dal gestore del centro o dai suoi collaboratori, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.