1. Sono riservati degli alloggi alle studentesse e agli studenti che:
a) non hanno compiuto il trentacinquesimo anno d’età e sono iscritte o iscritti regolarmente a un corso di laurea (I ciclo) o a un corso equiparato della durata di tre anni presso istituzioni universitarie o scuole d’istruzione superiore, di seguito denominate università, in provincia di Bolzano. È escluso chi ha già concluso un corso di studio dello stesso livello o di livello superiore;
b) non hanno compiuto il quarantesimo anno d’età e assolvono regolarmente un master di I livello o sono iscritte o iscritti regolarmente a un corso di laurea magistrale (II ciclo) o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico presso università in provincia di Bolzano. È escluso chi ha già concluso un corso di studio dello stesso livello o di livello superiore;
c) hanno conseguito, alla data della presentazione della richiesta di un alloggio o al più tardi entro il 5 luglio dell’anno di presentazione di detta richiesta, almeno il 70 per cento del merito di studio minimo richiesto per l’assegnazione di una borsa di studio ordinaria;
d) non hanno superato di oltre un anno la durata legale del corso di studio;
e) non sono decadute o decaduti dal beneficio dell’alloggio ai sensi degli articoli 17, 18 e 19.
2. In caso di gravi motivi personali o familiari, tali da pregiudicare il diritto allo studio universitario, si può prescindere, in via eccezionale, dalle condizioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1, previa richiesta scritta motivata della studentessa o dello studente da presentarsi all’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominato Ufficio. Sulla richiesta si pronuncia la Direttrice o il Direttore della Ripartizione provinciale Diritto allo studio, di seguito denominata Ripartizione, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.
3. Per le studentesse e gli studenti che frequentano il primo anno di studi in provincia di Bolzano nell’anno accademico per il quale presentano richiesta, si prescinde dal requisito del merito di studio minimo di cui alla lettera c) del comma 1. Devono tuttavia essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4, comma 2.