(1) In concomitanza con la nuova disciplina dell’attività libero professionale dei dirigenti sanitari è istituita, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto, l’indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari.
(2) L’indennità di esclusività fissa e ricorrente è corrisposta per tredici mensilità. In caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto, l’indennità è corrisposta per intero. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione e non è soggetto agli incrementi contrattuali generali.
(3)L’indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nei seguenti importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità:
- Dirigenti sanitari con incarico di direzione di struttura complessa: 16.523,52 euro,
- Dirigenti sanitari, inquadrati nella fascia funzionale A del ruolo unico, con esperienza professionale nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN):
- superiore a quindici anni 12.394,97 euro,
- tra cinque e quindici anni 9.094,81 euro,
- sino a cinque anni 2.253,30 euro;
- Dirigenti sanitari inquadrati nella fascia funzionale B: 390,00 euro. 4)
(4) L’esperienza professionale di cui al comma 3, lettera b), è quella maturata alla data del primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto. Ai fini dello stesso comma è considerata quale esperienza professionale anche quella maturata in strutture di servizi sanitari pubblici e/o in cliniche universitarie dell’Unione europea con rapporto di lavoro subordinato in qualità di dirigente sanitario. 5)
(5) In sede di prima applicazione del presente contratto, agli effetti della determinazione degli importi spettanti al singolo dirigente sanitario, si tiene conto dell’intera anzianità di servizio svolto nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), sia in fascia funzionale A che in fascia funzionale B.
(6) Ai dirigenti sanitari assunti dopo l’entrata in vigore del presente contratto, che hanno conseguito la specializzazione nella disciplina di inquadramento, viene riconosciuta, ai soli fini della progressione dell’indennità di esclusività, un’anzianità convenzionale nella misura del 50 per cento della durata legale della formazione specialistica fino ad un massimo di due anni. Tale beneficio non si applica a chi avrà conseguito la specializzazione totalmente o parzialmente in costanza di un rapporto di lavoro subordinato