(1) La retribuzione del personale medico è articolata in trattamento fondamentale, trattamento di posizione e trattamento accessorio.
(2) Trattamento fondamentale:
- stipendio di livello, comprensivo dei miglioramenti collegati alla progressione professionale,
- indennità integrativa speciale,
- indennità per l'uso della lingua ladina,
- indennità di specificità medica e veterinaria,
- indennità di posizione fissa storica ed aggiuntiva,
- assegno individuale di cui all’articolo 17 del presente contratto,
- assegno ad personam di cui all’articolo 21, comma 4 del presente contratto.
(3) Trattamento di posizione:
- indennità di dirigente sostituto di direttore,
- indennità di funzione.
(4) Trattamento accessorio:
- indennità di alta specializzazione ( ex indennità individuale di cui all’articolo 36 del contratto collettivo 13 marzo 2003),
- retribuzione di risultato,
- compenso per lavoro straordinario,
- indennità di pronta disponibilità ,
- indennità per il servizio festivo e notturno,
- indennità per il rischio radiologico,
- indennità di ufficiale di polizia giudiziaria.
(5) L’indennità di esclusività di cui all’articolo 18 del presente contratto costituisce un elemento distinto della retribuzione.
(6) Al personale medico, ove spettante, è corrisposto anche l’assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modifiche.
(7) Al personale medico è, inoltre, corrisposta una tredicesima mensilità di retribuzione in misura pari ad un dodicesimo della retribuzione annua spettante sulla base degli elementi retributivi di cui al comma 2, esclusa la lettera g), e comma 3, tenendo conto delle modalità di calcolo indicate all’articolo 16, comma 3 ed all’articolo 17, commi 2 e 4. Al personale medico assunto o che cessi dal servizio nel corso dell’anno la tredicesima mensilità è corrisposta in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.
(8) La corresponsione dello stipendio e degli altri assegni fissi e ricorrenti avviene mensilmente il giorno 27 di ogni mese ovvero, qualora questo non sia lavorativo, il giorno lavorativo precedente. La tredicesima mensilità è di norma corrisposta, unitamente allo stipendio relativo al mese di dicembre, il 18 dicembre ovvero, qualora questo sia non lavorativo, il giorno lavorativo precedente, salva diversa regolamentazione a livello decentrato.