(1) Il trattamento giuridico del presente contratto riguarda il periodo 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2008. Il trattamento giuridico del presente contratto decorre dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto e rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo.
(2) Il trattamento economico del presente contratto riguarda i periodi (biennio economico)1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2006 e 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2008. Il trattamento economico acquisito rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali e, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente contratto.
(3) Le organizzazioni sindacali si impegnano a presentare tre mesi prima della scadenza del periodo contrattuale le proposte per il rinnovo del contratto. L’Agenzia provinciale per le contrattazioni collettive avvia le contrattazioni in tempo utile e con spirito costruttivo. Nell'arco dei tre mesi antecedenti alla scadenza del contratto e fino ad un mese successivo a tale scadenza le organizzazioni sindacali si impegnano a non indire scioperi o altre azioni di lotta per il rinnovo del contratto. Nel caso in cui entro un mese dalla scadenza del contratto non si raggiunga un accordo per il rinnovo dello stesso, le parti sono libere di intraprendere iniziative per il sostegno delle loro richieste.
(4) In quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto collettivo, al personale di cui all'articolo 1 si applica il contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005 - 2008 del 12 febbraio 2008. Non trovano applicazione i seguenti articoli: 26, 36, 71 - 87. Al personale medico è estesa anche la disciplina dei futuri contratti collettivi intercompartimentali che non riguardano materie già disciplinate dal contratto collettivo per il personale medico, salva disdetta presentata dalle organizzazioni sindacali, rappresentative a livello di contrattazione intercompartimentale medica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo contratto intercompartimentale nel Bollettino Ufficiale della Regione. A tali fini la disdetta è valida se presentata con l'adesione delle organizzazioni sindacali che rappresentano tra quelle rappresentative il 50 per cento più uno del personale . La stessa facoltà spetta alla parte pubblica.