(1) In caso di mancanza di posti disponibili per la materia richiesta, viene redatta una lista di attesa in base all’ordine di arrivo delle richieste e alle eventuali precedenze riportate nei criteri di cui all’articolo 6.
(2) Le liste d’attesa rimangono valide per tutto l’anno scolastico in cui è stata effettuata l’iscrizione; qualora nel corso dell’anno scolastico si rendano disponibili dei posti, le nuove iscrizioni sono accolte seguendo l’ordine della lista d’attesa.
(3) Chi, pur avendo presentato domanda di iscrizione entro i termini prescritti, non è stato ammesso per indisponibilità di posti, può chiedere, entro il 30 aprile dell’anno successivo, la riconferma in lista d’attesa e in tal caso ha la precedenza rispetto a coloro che hanno presentato una prima domanda di iscrizione.