(1) Il personale docente valuta il rendimento delle allieve e degli allievi sulla base dell’interesse dimostrato, della continuità nella frequenza e dei risultati raggiunti in relazione ai programmi di studio.
(2) Le allieve e gli allievi minorenni dei corsi vocali e strumentali ricevono la scheda di valutazione due volte all’anno, ossia alla fine di gennaio e alla fine dell’anno scolastico; la scheda deve essere firmata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale.
(3) La valutazione è espressa con numeri decimali: 10, 9, 8, 7, 6, 5 (valutazione negativa) e, nei corsi per bambini, può essere sostituita dall’attestato di frequenza.
(4) Per la valutazione delle allieve e degli allievi che richiedono il riconoscimento dell’attività musicale extrascolastica si applicano le indicazioni definite dalla Giunta provinciale in esecuzione dell’articolo 1/quater della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche.