1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 9 della deliberazione della Giunta provinciale 4 luglio 2011, n. 1020.
2. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascuna alunna e ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito scolastico restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito sia per il terzo sia per il quarto anno un credito pari a 6. Con riferimento all’allegato A del citato decreto legislativo è fatta salva la possibilità di integrare il credito relativo alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, durante lo scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo in considerazione il recupero degli apprendimenti di cui all’articolo 5, comma 1. Questa possibilità è prevista anche per le alunne e gli alunni che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno conseguito una media non inferiore a sei. Il collegio docenti ne stabilisce i criteri.