1. Le alunne e gli alunni delle scuole del primo ciclo di istruzione sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della deliberazione della Giunta provinciale 31 ottobre 2017, n. 1168.
2. Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
3. Le sedute di scrutinio possono avere luogo anche dopo la conclusione del rispettivo periodo di valutazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della deliberazione della Giunta provinciale 31 ottobre 2017, n. 1168.