(1) Alla fine del comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, è aggiunto il seguente periodo: “Il requisito di possedere almeno un’unità di bestiame adulto è calcolato sulla media dell’anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda.”
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18, è inserito il seguente comma 2/bis:
“2/bis Ai fini del contributo di cui all’articolo 6/ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, e successive modifiche, il/la titolare della posizione contributiva e le eventuali altre persone iscritte quali collaboratori/collaboratrici in agricoltura possono percepire un reddito lordo annuo complessivo di massimo euro 22.000, esclusi il reddito prodotto dall’azienda stessa e le pensioni da coltivatore diretto/coltivatrice diretta. Il reddito da considerare è quello relativo al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda.”