1. Sono ammesse, ai fini della rendicontazione dei vantaggi economici concessi a valere sull’esercizio 2020, le spese sostenute e regolarmente documentate, connesse ad attività che non si sono svolte o alla gestione di luoghi culturali che sono rimasti chiusi a causa delle disposizioni di prevenzione epidemiologica da Covid-19. Anche le spese di cui ai commi 4, 5 e 6 devono essere debitamente documentate
2. Le spese devono derivare da obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020. Tale requisito è comprovato tramite autodichiarazione.
3. Sono ammesse compensazioni fra voci di spesa anche non preventivamente autorizzate, purché della medesima natura contabile.
4. Sono ammesse le spese di personale anche qualora l’organizzazione beneficiaria, per motivi legati all’emergenza sanitaria, abbia dovuto sospendere l’attività ordinaria o straordinaria e non abbia contemporaneamente usufruito degli ammortizzatori sociali previsti dallo Stato.
5. Sono ammesse le spese di personale delle agenzie di educazione permanente indipendentemente dal numero di ore di lezione effettivamente svolte. Il finanziamento concesso per la "Gestione dell’agenzia – Attività ordinaria" delle agenzie di educazione permanente viene riconosciuto al momento della rendicontazione anche se, a causa dell’emergenza da Covid-19, sono state svolte effettivamente meno ore di attività o giornate di frequenza di quelle pianificate ovvero riconosciute all’atto del finanziamento.
6. Sono ammesse le spese di personale delle biblioteche, anche se il numero di giorni di apertura al pubblico sarà inferiore a quello abitualmente stabilito dal regolamento delle singole biblioteche e il numero di prestiti e iniziative di promozione della lettura e della biblioteca subirà una flessione.
7. In deroga ai criteri ordinari, ai centri residenziali di educazione permanente possono essere concessi, a causa dell'emergenza da Covid-19, contributi integrativi per il mancato svolgimento di iniziative ospitate per conto terzi. Per questi finanziamenti i centri residenziali dovranno presentare un'apposita domanda secondo il modello predisposto dall'ufficio provinciale competente, dalla quale dovranno risultare le disdette relative alle iniziative ospitate per conto terzi, nonché il mancato introito dovuto alle disposizioni di prevenzione epidemiologica. Il calcolo del vantaggio economico avviene, così come per l'attività organizzata in proprio, in giornate di frequenza e in modo analogo al finanziamento per la “Gestione dell'agenzia – Attività ordinaria”. La base di calcolo per il vantaggio economico è la differenza tra il numero di giornate di frequenza delle iniziative ospitate per conto terzi dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e il numero delle giornate di frequenza ospitate per conto terzi nel medesimo periodo dell'anno precedente. In casi motivati (ad esempio ristrutturazione del centro residenziale) è possibile utilizzare come anno di riferimento l'ultimo anno nel quale il centro residenziale ha potuto svolgere attività nel corso dell'intero anno (2018 o 2017). Sulla differenza si applica una riduzione del 40 per cento. Il vantaggio economico può ammontare al massimo al 90 per cento della spesa ammessa.