(1) Ai fini di un uso razionale del territorio, il piano comunale per il territorio e il paesaggio individua, sulla base di un’analisi del fabbisogno, nuove zone edificabili, fra le quali zone miste, zone produttive e altre, qualora nel territorio comunale non siano disponibili immobili adeguati.
(2) Nel calcolo del fabbisogno abitativo devono essere considerati il numero e la composizione dei nuclei familiari.
(3) Il fabbisogno abitativo minimo per abitante è fissato in una volumetria di 100 m³.
(4) Uno sviluppo urbano e territoriale sostenibile deve tener conto dell'obiettivo della prevenzione del traffico, tramite:
- individuazione delle zone miste in luoghi in cui l’offerta pubblica o privata di beni e servizi per il fabbisogno quotidiano della popolazione è a una distanza massima di 500 m;
- individuazione delle zone miste a una distanza non superiore a 300 m da fermate, raggiungibili a piedi, dei mezzi di trasporto pubblici ovvero a una distanza massima di 1 km dalle stazioni del trasporto ferroviario o funiviario;
- riduzione al minimo delle distanze tra abitazioni, luoghi di lavoro e strutture per il tempo libero e l’educazione, applicando i seguenti indici di pianificazione per l’accessibilità a piedi:
- asili nido, parchi giochi: 5 minuti;
- scuole elementari, campi sportivi: 10 minuti;
- locali per associazioni, strutture pubbliche, aziende commerciali, di servizi, artigianali, industriali o alberghiere diverse da quelle di cui alla lettera a): 20 minuti.
(5) Per la localizzazione delle zone produttive si applicano i seguenti criteri di valutazione:
- l’ampliamento di zone produttive esistenti ha la priorità rispetto alla previsione di nuove zone produttive isolate;
- aree vicine a infrastrutture esistenti sono da preferire, prestando attenzione in particolare all’accessibilità e al loro collegamento al sistema di trasporto pubblico;
- le trasformazioni di aree sottoposte a vincolo e la previsione di zone produttive in prossimità di corsi d’acqua o di zone umide sono da evitare.
(6) Al fine di assicurare la qualità urbana e ambientale dell’area insediabile e la sua funzionalità nel lungo periodo, in fase di pianificazione dev’essere rivolta particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- organizzazione della mobilità sostenibile;
- biodiversità;
- gestione del verde;
- trattamento delle acque reflue;
- gestione delle acque meteoriche;
- pianificazione di parcheggi per motoveicoli e biciclette,
- pianificazione dell’arredo urbano,
- gestione delle aree non ancora edificate.
(7) Il Comune promuove la biodiversità delle specie animali e vegetali nell’area insediabile attraverso misure quali:
- la manutenzione, creazione, riqualificazione e interconnessione di spazi verdi diversi e aree seminaturali all’interno dell'area insediabile, come sostegno alla sopravvivenza di specie animali e vegetali, con collegamento a strutture verdi extraurbane e sovraordinate o ad aree di valore ecologico;
- la conservazione di alberi di valore ecologico esistenti e l’utilizzo di diverse specie di alberi, arbusti e piantagioni perenni, preferibilmente autoctone e ricche di fiori e bacche come fonte di cibo e rifugio per uccelli e insetti;
- la semina di prati e bordure fioriti, ricchi di specie curate in maniera estensiva, anche in aree verdi lungo le strade e in piccole aree verdi residue;
- lo sviluppo della vegetazione autoctona spontanea, in particolare negli spazi residuali;
- la conservazione e creazione di impianti di nidificazione;
- la riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo al minimo, il rispetto della permeabilità del suolo fino alle acque sotterranee, l’uso di pavimentazioni permeabili all'acqua e l’eliminazione della sigillatura di quelli esistenti;
- l’adozione di sistemi per la gestione sostenibile delle acque meteoriche;
- l'inverdimento di muri e facciate, in particolare di quelli senza finestre;
- l’inverdimento dei tetti con pendenza inferiore a 15°;
- l’arredo di piazze con messa a dimora di alberi, anche per un migliore microclima, e il rinverdimento lungo le strade urbane, fra l’altro mediante piantumazione di viali – piantumazione di alberi a intervalli regolari di circa 10 m;
- la realizzazione di posti auto fuori terra con pavimentazioni permeabili all'acqua e messa a dimora di almeno un albero ad alto fusto ogni 5 posti auto;
- la progettazione paesaggistica ed ecologica degli spazi aperti nell’edilizia residenziale e la messa a dimora di almeno un albero ad alto fusto ogni 250 m² di superficie non coperta da edifici;
- la copertura di cantine e parcheggi sotterranei non sottostanti agli edifici, di terrazze, strade e percorsi d’accesso con 60 cm di terra per consentire una piantagione ricca di specie e la messa a dimora di alberi;
- la creazione di aree o l’adozione di misure di compensazione ecologica in caso di espansione degli insediamenti.
(8) Al fine di garantire la permeabilità del suolo nelle zone produttive si applica l’indice di riduzione dell’impatto edilizio, in breve RIE, di cui all’allegato B.
(9) La gestione delle acque meteoriche avviene ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, recante “Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, in materia di tutela delle acque”, e – fatti salvi i casi eccezionali motivati da ragioni tecniche – segue il principio per cui tutta l’acqua meteorica caduta su un terreno deve essere raccolta e riutilizzata o lasciata infiltrarsi nello stesso terreno. La gestione sostenibile delle acque meteoriche deve garantire la fruibilità e la conservazione nel tempo degli spazi verdi e aperti di cui all’articolo 10 di questo regolamento.