(1) I Comuni devono garantire le dotazioni territoriali e funzionali indispensabili per raggiungere il più alto livello possibile di qualità della vita nelle aree insediabili e per fornire i servizi necessari a salvaguardare i diritti civili e sociali della popolazione, tenendo conto anche delle esigenze dello sviluppo economico, con particolare riferimento a:
- le esigenze abitative e di lavoro della cittadinanza;
- l’assistenza sociale e sanitaria e il sostentamento delle famiglie e delle singole persone;
- il commercio di vicinato di prodotti e servizi di uso quotidiano;
- l'istruzione, l’innovazione e la ricerca;
- l’associazionismo per scopi collettivi, etici e culturali, nonché per l’esercizio della religione e del culto;
- le attività ricreative, l’uso del verde pubblico, l’offerta culturale, lo sport e le manifestazioni;
- la mobilità e l’accessibilità, i servizi di trasporto pubblici e collettivi;
- la dotazione e la connessione degli spazi pubblici e del verde urbano;
- la qualità dell’architettura, con particolare riguardo agli spazi e alle attrezzature di pubblico interesse.
(2) Gli indici di pianificazione stabiliti nel presente regolamento costituiscono la base per le attività di pianificazione rientranti nella competenza dei Comuni.
(3) Nell’ambito di tale attività di pianificazione, gli indici possono essere derogati in base a specifiche necessità o a obiettivi politici, purché sia comunque garantita un’adeguata qualità di pianificazione. Gli scostamenti devono essere adeguatamente motivati con deliberazione del Consiglio.
(4) Nel computo degli abitanti ai fini degli indici di pianificazione per l’individuazione di spazi verdi e spazi aperti, parchi giochi, impianti sportivi e parcheggi deve tenersi conto anche dei turisti, sommando il numero dei pernottamenti annuali diviso per 200.
(5) L’accessibilità a piedi è indicata in minuti. La conversione in distanza reale – non in linea d’aria – è effettuata con riferimento a un terreno pianeggiante e una velocità media pedonale di 1 m/s.