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j) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 171)
Dotazioni minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico e criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole

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1)
Pubblicato nel B.U. 14 maggio 2020, n. 20.

Art. 10 (Spazi verdi e spazi aperti, parchi giochi)

(1) ll verde e gli spazi aperti assicurano, nell’interesse generale:

  1. spazio per attività quotidiane e ricreative, fra le quali la mobilità pedonale e ciclistica, il contatto sociale e la comunicazione, l’organizzazione del tempo libero e la rigenerazione;
  2. l’organizzazione dell’abitato in relazione alla struttura dell’insediamento, all'orientamento e alla creazione di identità;
  3. funzioni ecologiche, con effetti sulla biodiversità e sul clima dell’abitato, ad esempio grazie al loro effetto rinfrescante nonché al loro contributo alla salubrità dell'aria e al bilancio idrico;
  4. la conservazione di spazi naturali, con effetti positivi per gli habitat di animali e piante, per la rete dei biotopi e per la protezione degli ecosistemi.

(2) La rete di spazi verdi pubblici, che devono in massima parte avere capacità di drenaggio e non essere sigillati, è costituita da aree con funzioni diverse e alta qualità di permanenza, alle quali vengono assegnati i seguenti indici di pianificazione in relazione all’accessibilità pedonale in minuti dall'abitato, al fabbisogno di spazio per abitante e all'estensione assoluta dell'area:

  1. gli spazi verdi collegati ad abitazioni sono i parchi giochi per bambini e gli spazi verdi continui nelle vicinanze dell’abitato, dotati di aree per bambini piccoli e aree gioco per bambini, raggiungibili in 5 minuti a piedi, con un indice di 3,5 m²/abitante e una superficie fino a un ettaro;
  2. gli spazi verdi collegati ad aree residenziali sono i parchi giochi per i giovani, i parchi di dimensioni minori attrezzati con aree gioco per bambini e giovani, gli spazi verdi urbani e di paese, raggiungibili in 10 minuti a piedi, con un indice di 4 m²/abitante e una superficie di 1-3 ettari;
  3. gli spazi verdi collegati a quartieri e insediamenti abitativi, situati esclusivamente nelle località centrali indicate all'articolo 3 del presente regolamento, sono i parchi di maggiori dimensioni e le parti di collegamenti verdi con parchi giochi e strutture per tutte le età; sono predisposti anche per le attività sportive e raggiungibili in 20 minuti a piedi; hanno un indice di 4 m²/abitante e una superficie di 3-5 ettari; questi spazi verdi devono essere dotati di servizi igienici facilmente accessibili.

(3) La qualità degli spazi aperti pubblici viene migliorata creando una rete di spazi eterogenei di piccole dimensioni fra i quali rientrano piazze pubbliche, zone a traffico limitato, zone pedonali, strade chiuse al traffico e dedicate al gioco, aree per fare movimento e luoghi di soggiorno, spazi con soluzioni per sedersi, aree stradali con piantumazioni, viali, luoghi alberati a delimitazione degli spazi, ecc. Tali spazi aperti contribuiscono alla rivitalizzazione delle località e in un'area insediabile a misura d’uomo devono essere previsti entro distanze percorribili a piedi.

(4) Nell’area insediabile gli spazi verdi e gli spazi aperti devono essere progettati in modo da essere esteticamente gradevoli, privi di barriere, fruibili dal maggior numero possibile di gruppi diversi di utenti, sostenibili e di valore sotto il profilo ecologico. Ferme restando le prescrizioni di cui alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, negli spazi verdi e gli spazi aperti, comprese le aree nei pressi delle strade e gli spazi verdi residui su piccola scala, la biodiversità locale delle specie animali e vegetali deve essere incentivata attraverso misure adeguate, quali:

  1. la semina di prati fioriti ricchi di specie al posto dei prati, nel caso di superfici pubbliche nella misura minima del 10% dello spazio verde interessato;
  2. la piantagione di diverse tipologie di alberi, arbusti e fiori perenni ricche di fiori anche con bacche come fonte di cibo per gli animali;
  3. l’utilizzo di pavimentazioni permeabili all’acqua e togliere la sigillatura di quelli esistenti;
  4. il mantenimento e la creazione di luoghi idonei alla nidificazione;
  5. la creazione di ambienti naturali di riposo con superfici umide, legno morto, cumuli di rami o pietre o altro.

(5) La dotazione di spazi verdi e spazi aperti pubblici degli insediamenti esistenti ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere rilevata in sede di redazione del programma comunale di sviluppo per il territorio e il paesaggio.

(6) Nei piani di attuazione per le zone miste, nel caso di complessi residenziali con più di 10 unità abitative almeno il 20 per cento delle superfici non occupate da edifici è riservato a parchi giochi. L'area serve principalmente alle persone residenti nel complesso residenziale, non deve essere pubblica, ma deve essere liberamente accessibile e fruibile da tutte le persone residenti nel complesso residenziale. Se dopo la sua costruzione il parco giochi è aperto al pubblico, può essere considerato spazio verde collegato ad abitazioni ai sensi del comma 2, lettera a). In caso la superficie sia inferiore a 300 m² devono essere previste attrezzature per bambini e ragazzi, in caso di superfici superiori a 300 m² anche attrezzature per adolescenti, eventualmente su una diversa porzione dell’area; in caso di superfici superiori a 700 m² deve essere predisposto un campo per giochi con la palla. Ove possibile, le aree devono essere delimitate come un’unica unità coerente.

(7) I parchi giochi devono trovarsi in posizione soleggiata, al riparo dal vento ed essere protetti dal traffico e raggiungibili in sicurezza. Devono rispondere alle varie esigenze di gioco e di movimento dei bambini e dei giovani e devono stimolarli nelle loro attività. L'ombra deve essere fornita da adeguati elementi di protezione dal sole e devono essere piantati alberi ad alto fusto adatti al sito.

(8) Nelle zone produttive devono essere previsti degli spazi verdi pubblici ovvero fasce con alberi e arbusti lungo gli assi stradali nella seguente misura minima:

  1. zone produttive con una superficie superiore a 4 ettari: 5% della superficie complessiva;
  2. zone produttive con una superficie da 2 a 4 ettari: 2% della superficie complessiva;
  3. zone produttive con una superficie inferiore a 2 ettari: a discrezione dell’Amministrazione comunale.
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