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j) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020, n. 171)
Dotazioni minime per gli spazi pubblici di interesse generale e gli spazi privati di interesse pubblico e criteri per la determinazione della sede delle aziende agricole

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Per quanto attiene alla sistemazione dei lotti edificiali con riguardo alla permeabilità del suolo, trovano applicazione le procedure per la Riduzione dell’Impatto Edilizio, in breve R.I.E.

  1. Definizioni
    L’indice di Riduzione dell’Impatto Edilizio, in breve R.I.E., è un indice numerico di qualità ambientale applicato al lotto edificiale; esso certifica la qualità dell’intervento edilizio rispetto alla permeabilità del suolo e al verde.
    La procedura R.I.E. si applica a tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica all’interno delle zone produttive che sono soggetti a titolo abilitativo.
    Il modello per il calcolo del R.I.E. è fornito, su richiesta, da Business Location Südtirol, in breve BLS, che mette anche a disposizione la modulistica e il manuale d’istruzioni.
    Ai fini del presente regolamento costituiscono elementi essenziali nella determinazione del valore R.I.E. delle superfici:
    • la tipologia e i materiali di finitura delle superfici esterne esposte alle acque meteoriche;
    • la gestione e l’eventuale recupero/riuso delle acque meteoriche;
    • la piantumazione e l’inverdimento pensile.
  2. Principi normativi:
    Fondamento generale della procedura R.I.E. è l’obiettivo di garantire il miglior indice R.I.E. di progetto (R.I.E. 2) possibile, partendo dalla rilevazione del valore R.I.E. allo stato dei fatti (R.I.E. 1) e con riferimento all’indice R.I.E. predefinito per il tipo di intervento (R.I.E. Z).
    In caso di nuova costruzione o di riqualificazione di più del 40 per cento della superficie non permeabile del lotto o della cubatura esistente è prescritto un valore R.I.E. di progetto (R.I.E. 2) pari a minimo 1,5. Per un intervento di dimensioni più ridotte è prescritto un valore R.I.E. di progetto (R.I.E. 2) pari a minimo 1,0.
  3. pplicazione della procedura R.I.E. in procedimenti edilizi:
    La procedura R.I.E. è obbligatoria per i seguenti interventi all’interno della zona produttiva:
    1. interventi di nuova costruzione o edificazione su parte di aree non ancora edificate;
    2. interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di superfici esterne esposte alle acque meteoriche (coperture, terrazze, sistemazioni esterne, cortili, aree verdi, aree pavimentate ecc.) ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera d), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.
  4. Certificazione preventiva del R.I.E.:
    La certificazione preventiva del R.I.E. avviene in sede di rilascio del corrispondente titolo abilitativo ai sensi della vigente legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sulla base dei seguenti documenti che costituiscono parte integrante del progetto:
    1. modello di calcolo;
    2. allegato grafico (consistente in una planimetria generale in scala non inferiore a 1:200, con indicazione precisa delle superfici in relazione al loro grado di permeabilità, alla tipologia dei materiali impiegati, alla dettagliata individuazione delle caratteristiche del "verde" proposto e alle modalità di smaltimento ovvero recupero delle acque meteoriche).
    Per gli interventi di cui alla lettera c), punto 1, del presente allegato si applica il principio di cui alla lettera b).
    Per gli interventi di cui alla lettera c), punto 2, del presente allegato si applica il principio della migliore approssimazione possibile all’indice R.I.E. più elevato, sia esso il R.I.E. dello stato dei fatti (R.I.E. 1) o il R.I.E. predefinito (R.I.E. Z), mediante presentazione di apposita documentazione tecnica. Qualora l’indice R.I.E. dello stato dei fatti (R.I.E. 1) risulti maggiore dell’indice R.I.E. predefinito (R.I.E. Z), il R.I.E. 1 non può essere peggiorato.
    Il progettista ha comunque l’onere di dimostrare di avere applicato il principio normativo di cui alla lettera b) anche in casi critici; la prova è fornita tramite certificazione tecnica da cui risulta che la proposta progettuale è la migliore possibile nelle condizioni date.
  5. Certificazione finale del R.I.E.:
    Alla segnalazione certificata di agibilità deve essere allegata un’apposita dichiarazione attestante la conformità R.I.E. del progetto.
  6. Divieto di trasformazione delle superfici cui è stato assegnato un valore R.I.E:
    È vietata qualsiasi modifica delle superfici autorizzate con un determinato valore R.I.E. (superfici a verde, superfici drenanti ecc.) salva nuova procedura autorizzativa.
  7. Istruttoria di certificazione:
    L’amministrazione comunale è responsabile dell’istruttoria relativa alla certificazione preventiva e finale del R.I.E. e rilascia il nulla osta per l’emanazione dei provvedimenti autorizzativi.
1)
Pubblicato nel B.U. 14 maggio 2020, n. 20.
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