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a) Legge provinciale 8 maggio 2020, n. 41)
Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 2 del B.U. 8 maggio 2020, n. 19.

Art. 2 (Commissione di esperti)   delibera sentenza

(1) È istituita una commissione di esperti ed esperte, quale organo tecnico consultivo della Provincia autonoma di Bolzano. Tale commissione effettua il monitoraggio costante dell’andamento della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e propone al Presidente della Provincia, in caso di ripresa del numero dei contagi, ovvero nel caso in cui si evidenzi una linea di tendenza che spinga verso il potenziale rischio di raggiungimento dei limiti di capacità del sistema di prevenzione e cura, l’adozione di idonei provvedimenti, inclusa la sospensione delle attività di cui all’articolo 1, anche limitatamente ad aree circoscritte all’interno del territorio provinciale. La commissione propone altresì misure utili a ridurre il rischio di contagio. La commissione è composta da almeno cinque membri di riconosciuta esperienza nei rispettivi ambiti di competenza, tra cui l’epidemiologia, la virologia, la statistica nonché l’igiene e sanità pubblica, nominati dalla Giunta provinciale, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di organi collegiali, e rimane in carica per la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario da virus SARS-COV-2. Il membro più anziano della commissione svolge le funzioni di coordinatore/coordinatrice della commissione. Funge da segretario/segretaria un impiegato/una impiegata di qualifica funzionale non inferiore alla sesta della Ripartizione provinciale Salute. Per la partecipazione alla commissione si applicano le disposizioni della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6. La commissione può elaborare principi e parametri per il monitoraggio del rischio sanitario ulteriori rispetto a quelli previsti all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020.

(2) Le strutture preposte ai controlli sul rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge forniscono costantemente alla commissione di esperti ed esperte gli esiti delle attività espletate.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 3.

massimeDelibera 30 giugno 2020, n. 482 - Indirizzi e raccomandazioni per l’esecuzione dei test sierologici quantitativi e qualitativi, in relazione alla pandemia da COVID-19
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