1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre1994, n. 49, le modalità di scelta dei concessionari per l’occupazione di beni del demanio idrico e i criteri di preferenza in caso di più domande presentate.
2. I presenti criteri non si applicano alle concessioni riguardanti gli attraversamenti del demanio idrico e il transito sugli argini e sulle relative pertinenze idrauliche.