(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1/bis Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la misura massima dei contributi per investimenti di cui al comma 1 è elevata all’80 per cento.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.500.000,00 euro per l’anno 2020, in 2.500.000,00 euro per l’anno 2021 e in 2.500.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’Art. 39.