(1) Tutti i titoli edilizi abilitativi e autorizzazioni paesaggistiche in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. 3)
(2) Le commissioni edilizie comunali costituite ai sensi dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, possono svolgere le funzioni della commissione comunale per il territorio e il paesaggio di cui all’articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, al più tardi fino al 6 novembre 2020. 4)
(3) Nel comma 2 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, le parole: “in base alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data” sono sostituite dalle parole: “in base alle norme e alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data”.