(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: “Il parere della commissione di cui all’articolo 19, comma 6, viene meno in caso di valutazione positiva della variante al piano urbanistico da parte degli uffici competenti per la pianificazione comunale e paesaggistica e se non sono state inoltrate osservazioni ai sensi dell’articolo 19, comma 5. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio comunica al comune la valutazione positiva degli uffici.”