(1) Nell’allegato 1 del decreto l’Ufficio Prestazioni sanitarie di cui al punto 23. Salute assume la seguente denominazione e le seguenti competenze:
“Ufficio Assistenza sanitaria
(2) Nell’allegato 1 del decreto l’Ufficio Governo sanitario di cui al punto 23. Salute assume le seguenti competenze:
(3) Nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Ordinamento sanitario della Ripartizione Salute di cui al punto 23. dell’allegato 1 del decreto la penultima lineetta è così sostituita:
(4) Nell’elenco delle competenze dell’Ufficio Ordinamento sanitario della Ripartizione Salute di cui al punto 23. dell’allegato 1 del decreto, dopo l’ultima lineetta è aggiunta la seguente lineetta: