1. In seguito al controllo dell’efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento dell’aria deve essere redatto un rapporto di efficienza energetica, conforme all’allegato 9, da parte di esperti qualificati indipendenti.
2. Il rapporto di cui al comma 1 contiene, oltre ai risultati del controllo, anche raccomandazioni atte a migliorare l’efficienza energetica in termini di costi.
3. In alternativa al rapporto di cui al comma 1 può essere redatto un rapporto di efficienza energetica ai sensi delle disposizioni statali vigenti.
4. Il rapporto di efficienza energetica viene consegnato al gestore/alla gestrice dell’impianto, che lo deve conservare fino al controllo successivo insieme al libretto di impianto di cui all’allegato D2 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche.