1. L’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima ha la facoltà di effettuare controlli, nonché di richiedere documenti e informazioni necessari allo svolgimento dell’attività amministrativa ai sensi dell’articolo 6, comma 3, e del comma 3 del presente articolo.
2. Qualora, dopo l’ultimazione dei lavori edilizi, si accerti il mancato rispetto dei requisiti minimi di cui all’articolo 4, sulla base di un verbale di accertamento, trasmesso alle autorità competenti, sono comminate le sanzioni amministrative previste dalla legge urbanistica provinciale.
3. È istituita una commissione per il controllo dei certificati CasaClima e dell’applicazione del presente regolamento, composta da un/una rappresentante dell’ente pubblico responsabile del rilascio dei permessi di costruire, da un/una rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima e da un/una rappresentante dell’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima. La commissione seleziona in modo casuale e sottopone a verifica una percentuale statisticamente significativa di tutti i certificati CasaClima rilasciati annualmente. La verifica consiste nel controllo della validità dei dati utilizzati ai fini del rilascio dei certificati CasaClima e dei risultati in esso riportati.