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c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 21)
Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, formazione professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale, tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della Provincia con l’Unione europea, beni culturali, istruzione, pubblico spettacolo, utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell’ambiente, caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici, economia, commercio, igiene e sanità, edilizia scolastica, comunicazione, lavoro e trasporti

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1)
Pubblicato nel numero straordinario 1 del B.U. 2 aprile 2020, n. 14.

Art. 27 (Modifica della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12,“Codice del commercio”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è abrogato.

(2) Nei commi 3 e 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole; “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle parole: “al comma 1”.

(3) I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, sono così sostituiti:

“1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), o la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, da inoltrare al Comune competente per territorio.

2. La sospensione, la cessazione dell’attività nonché la riduzione della superficie di vendita di un esercizio di vicinato sono soggette a comunicazione da inoltrare al Comune competente per territorio.

3. I controlli del Comune circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.”

4. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è abrogato.

(5) I commi 1, 4 e 8 dell’articolo 14 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, sono così sostituiti:

“1. Nelle zone residenziali l’apertura e il trasferimento di sede di una media struttura di vendita, l’ampliamento della relativa superficie di vendita entro i limiti di cui all’Art. 3, comma 1, lettera e), o la modifica di settore merceologico sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al Comune competente per territorio.

4. La sospensione, la cessazione nonché la riduzione della superficie di vendita delle medie strutture di vendita ovunque ubicate sono soggette a comunicazione da inoltrare al Comune competente per territorio.

8. I controlli del Comune circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.”

(6) Il comma 9 dell’articolo 14 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è abrogato.

(7) Il comma 6 dell’articolo 23 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è così sostituito:

“6. Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche, è vietata la vendita e l’esposizione di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi.”

(8) Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 27 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, sono soppresse le parole: “, su tutto il territorio nazionale”.

(9) Nel comma 8 dell’articolo 30 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: “interesse, ordine e sicurezza pubblici” sono sostituite dalle parole: “pubblico interesse, viabilità”.

(10) Nel comma 3 dell’articolo 37 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, le parole: “al Questore ai sensi dell’articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche” sono sostituite dalle parole: “al Sindaco del Comune nel cui territorio si intende avviare l’attività”.

(11) Il comma 2 dell’articolo 39 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, è così sostituito:

“2. L’esercente comunica l’elenco delle persone incaricate all’autorità di pubblica sicurezza, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche.”

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