(1) Dopo il punto 43 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 44:
“44 Agenzia di stampa e comunicazione
(2) La struttura dirigenziale Ripartizione 44 Agenzia di stampa e comunicazione viene assegnata al Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione.
(3) Al punto 1 Presidenza e Relazioni estere dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è soppressa la lineetta “stampa e pubbliche relazioni”.
(4) All’interno della Ripartizione 44 Agenzia di stampa e comunicazione sono istituiti l’Ufficio Stampa e l’Ufficio Relazioni con il pubblico, con le seguenti competenze:
Ufficio Stampa
Ufficio Relazioni con il pubblico