(1) Nell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, il punto 7 è così sostituito: “7 Enti locali e Sport”.
(2) Nell’allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, all’interno della struttura organizzativa Segreteria generale della Provincia la ripartizione di cui alla lettera j) assume la denominazione “7. Ripartizione Enti locali e Sport”.
(3) Alla Ripartizione Enti locali e Sport è assegnata la struttura dirigenziale “Incarico speciale Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 – Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano al Comitato Organizzatore e all’Agenzia di Progettazione Olimpica – Attuazione delle attività e adempimento agli obblighi”.