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m) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2020, n. 91)
Regolamento sull’armatura minima per strutture massicce in calcestruzzo

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1)
Pubblicato nel B.U. 20 febbraio 2020, n. 8.

Art. 5  (Misure per la riduzione dell’ampiezza delle fessure)

(1) L’armatura di ripartizione delle fessure citata all’articolo 4, comma 8, può essere ridotta, se vengono adottate idonee misure di controllo della fessurazione e se l’effettivo rispetto dell’ampiezza delle fessure viene verificato sulle opere finite; una misura idonea può essere il ricorso ad un’opportuna miscela di calcestruzzo con ridotto sviluppo di calore di idratazione e con adeguato sviluppo della resistenza a trazione.

(2) Se si riduce l’armatura utilizzata per limitare l’ampiezza delle fessure, è necessario osservare le prescrizioni di cui ai commi da 3 a 14 del presente articolo.

(3) Per il calcestruzzo da impiegare si devono definire le specifiche del calcestruzzo a prestazione garantita o del calcestruzzo a composizione richiesta ai sensi della norma UNI EN 206.

(4) Qualora le verifiche della resistenza minima e di tutti gli altri requisiti richiesti per il calcestruzzo indurito (ad esempio: la resistenza al gelo) non si possano eseguire dopo 28 giorni di maturazione, è ammessa la verifica dopo 56 giorni di maturazione.

(5) La temperatura del calcestruzzo fresco non può essere superiore a 25°C.

(6) Le temperature esterne sul luogo di impiego devono restare entro un intervallo tra 5°C e < 30°C nel corso di tutte le operazioni di getto fino al raggiungimento di una resistenza di 5 N/mm2; in caso contrario si dovrà fornire la prova che l’effetto della temperatura ambientale può essere compensato mediante idonee misure.

(7) I tempi di disarmo devono essere tassativamente maggiori di 48 ore.

(8) Gli elementi strutturali massicci in calcestruzzo devono essere trattati dopo il getto fino al raggiungimento di almeno il 50 per cento della resistenza alla compressione caratteristica. La cura deve comunque protrarsi per almeno 72 ore dal getto. Detta cura può consistere, ad esempio, nell’applicazione di una pellicola protettiva o nella copertura delle superfici degli elementi mediante un telo chiaro in tessuto non tessuto.

(9) Qualora la temperatura degli elementi realizzati sia maggiore di quella ambientale, il tempo di cura deve essere prolungato, fino a quando la temperatura dell’elemento scende sotto la temperatura ambientale.

(10) L’aumento della temperatura adiabatica nel calcestruzzo a 7 giorni non può superare il limite di ∆Tadiab,7d = 25°C. La prova deve essere fornita dal fornitore di calcestruzzo.

(11) La somma tra la temperatura del calcestruzzo fresco e l’aumento della temperatura adiabatica dopo 7 giorni non può essere maggiore di 45°C. Per il controllo si raccomanda di effettuare misure di temperatura a campione in sito.

(12) In caso di raffreddamento degli elementi, si può tener conto degli effetti sullo sviluppo di temperatura.

(13) Per opere massicce, come briglie per torrenti, in caso di condizioni climatiche avverse o di calcestruzzo preconfezionato con prestazioni non meglio identificabili, per il calcolo del valore della resistenza a compressione può essere assunto un fattore di riduzione pari a α_cc= 0,85.

(14) Nel caso di verifiche periodiche di qualità si può garantire una adeguata sicurezza considerando α_cc = 1,0 e il coefficiente di sicurezza per il calcestruzzo γ_c= 1,5.

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