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m) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2020, n. 91)
Regolamento sull’armatura minima per strutture massicce in calcestruzzo

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1)
Pubblicato nel B.U. 20 febbraio 2020, n. 8.

Art. 4  (Determinazione del contenuto minimo di armatura)

(1) La trasmissione di sollecitazioni assiali di tiro o di tensoflessione da zone di calcestruzzo armate a zone non armate va evitata. Per evitare rotture fragili tra una zona armata e l’elemento di appoggio, il contenuto di armatura non può essere inferiore al contenuto minimo indicato nell’articolo 1, figure 1 e 2, dell’allegato A.

(2) Per gli elementi con sviluppo bidimensionale per i quali, in base al dimensionamento agli stati limite, non è necessaria alcuna armatura, può essere impiegato calcestruzzo non armato o debolmente armato secondo le seguenti indicazioni:

  1. le opere delle classi di conseguenza CC1 e CC2 possono essere eseguite con calcestruzzo non armato o debolmente armato;
  2. le opere della classe di conseguenza CC3 devono essere eseguite con calcestruzzo armato. Se si osservano le regole esecutive di cui al presente articolo 4 e le misure per la riduzione dell’ampiezza delle fessure di cui all’articolo 5, le opere di protezione della classe CC3 possono essere eseguite con calcestruzzo debolmente armato.

(3) Le opere sono classificate in classi di conseguenza secondo i seguenti criteri:

  1. si classificano nelle classi di conseguenza CC1 e CC2 le opere il cui collasso comporta solo effetti medi o modesti (locali) sul sistema di protezione ovvero sulle zone protette;
  2. si classificano nella classe di conseguenza CC3 le opere il cui collasso comporta effetti notevoli sul sistema di protezione ovvero sulle zone protette. L’esecuzione con calcestruzzo leggermente armato è ammessa solo se le azioni dinamiche sono di entità trascurabile.

(4) Per la riduzione a scalare dell’armatura nelle zone in cui il contenuto minimo non viene raggiunto valgono i seguenti criteri, indicati anche nell’articolo 2 dell’allegato A:

  1. la riduzione della sezione di armatura da una zona a quella contigua non dovrebbe essere maggiore del 50 per cento;
  2. le riduzioni di armatura dovrebbero essere spaziate di almeno 100 cm, ovvero di una misura pari ad almeno l’altezza utile della sezione d (altezza utile secondo la norma UNI EN 1992-1-1).

(5) Le opere possono essere eseguite con calcestruzzo non armato, se sono soddisfatte le verifiche di cui alle seguenti lettere a) e b). In tutti gli altri casi va utilizzato calcestruzzo debolmente armato ai sensi del comma 7.

  1. La resistenza assiale NRd della sezione non armata, calcolata secondo la norma UNI EN 1992 1 1, punto 12.6, anche in funzione dell’eccentricità, deve essere maggiore della forza assiale agente Nsd;
  2. per gli elementi in calcestruzzo non armato si deve verificare che in tutte le situazioni critiche, nei giunti di lavoro orizzontali sottoposti all’azione della forza assiale caratteristica e della pressione idrostatica non possano formarsi, nella zona sottoposta a tiro, fessure con profondità a maggiore della metà dell’altezza della sezione h/2 (vedi articolo 3, figura 1, e articolo 4, formula 1, dell’allegato A). L’altezza residua (calcolata come altezza totale della sezione h – profondità della fessura a) deve essere in grado di trasmettere il taglio agente, secondo la formula 2 dell’articolo 4 dell’allegato A.

(6) Per le zone dell’elemento prive di armatura, la verifica della durabilità dell’armatura (ampiezza delle fessure) risulta superflua.

(7) L’armatura minima degli elementi di calcestruzzo debolmente armati può essere ridotta in base ai criteri di cui all’articolo 4, figura 1, dell’allegato A. Per l’ottimizzazione dell’armatura minima degli elementi massicci sottoposti a flessione si seguono le indicazioni del documento normativo ONR 24802, secondo cui l’armatura minima viene ridotta della radice quadrata del rapporto tra armatura allo stato limite ultimo e armatura minima, secondo la formula 3 dell’articolo 4 dell’allegato A.

(8) Gli elementi di calcestruzzo non armato o debolmente armato devono essere rinforzati con un’armatura di ripartizione delle fessure. Tale armatura può essere ridotta, se si rispettano le misure per la riduzione dell’ampiezza delle fessure indicate all’articolo 5.

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