(1) Dopo il comma 8 dell’articolo 20 del contratto di comparto 4 luglio 2002 per il personale provinciale è inserito il seguente comma 9:
“9. I commi 1, 2, 5 e 6 del presente articolo e l’allegato 2 del presente contratto di comparto non valgono per il personale provinciale docente ed equiparato, per il quale si applicano le relative discipline specifiche per i trasferimenti.”