(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 32 del contratto di comparto 27 giugno 2013 per il personale provinciale docente è inserito il seguente comma 5:
“5. Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione dal momento, a partire del quale la Giunta provinciale - ai sensi dell’articolo 9, comma 8, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche - stabilisce nella disciplina per l’assunzione dei rispettivi profili professionali che l’attestato di bilinguismo non è titolo di preferenza, ma è rilevante per l’attribuzione del punteggio. Le disposizioni dell’articolo 33 invece continuano ad essere applicate anche in tal caso.”