1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti riguardanti esclusivamente i seguenti veicoli nuovi di fabbrica e le seguenti attrezzature nuove di fabbrica, e in particolare:
a) l’acquisto o il noleggio dei seguenti veicoli della categoria M1 per il trasporto di persone, nonché delle categorie N1 e N2 per il trasporto di merci:
a1) veicoli elettrici a batteria BEV (Battery Electric Vehicles), veicoli a celle a combustibile H2 FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles) e veicoli elettrici a batteria con range extender (BEV con REX) con batterie di capacità di almeno 15 kWh; questi ultimi veicoli non possono produrre più di 70 g di emissioni di CO2 per km;
a2) veicoli ibridi plug-in PHEV (Plug-In-Hybrid Electric Vehicles); questi veicoli non possono produrre più di 70 g di emissioni di CO2 per km;
b) l’acquisto o il noleggio di veicoli elettrici a due, tre o quattro ruote appartenenti alle categorie L1e-B, L2e, L3e, L5e e L6e o di veicoli elettrici pesanti a quattro ruote della categoria L7e;
c) l’acquisto di biciclette cargo;
d) l’acquisto e l’installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o la stipula di contratti di vendita con riserva della proprietà aventi ad oggetto, anche non in via esclusiva, l’installazione di una stazione di ricarica da parte del fornitore del servizio. Tali contratti hanno una durata massima di nove anni.
2. I contratti di noleggio a lungo termine e di leasing per i beni mobili di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono avere una durata di almeno due anni.
3. Sono ammissibili a contributo solo gli investimenti da realizzare nell’ambito dell’attività d’impresa svolta sul territorio della provincia di Bolzano e che hanno una ricaduta diretta sulla stessa.
4. Non sono ammissibili a contributo gli investimenti che sono oggetto di commercio o destinati al noleggio.