(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita:
“a) l’acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine di veicoli elettrici, inclusi ibridi elettrici plug-in;”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per l’anno 2020, in 50.000,00 euro per l’anno 2021 e in 50.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.