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1) Sono sospesi i contributi per:
l’ampliamento di impianti di produzione di teleriscaldamento esistenti di cui all’articolo 9 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1382 del 18 dicembre 2018, modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 253 del 9 aprile 2019.
2) È approvata la seguente modifica ai “Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione di sistemi di teleriscaldamento esistenti” di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1382 del 18 dicembre 2018:
Il comma 1 dell’articolo 10 è così sostituito:
“1. Sono incentivabili i seguenti costi di investimento, qualora l’ampliamento della rete di distribuzione avvenga all’interno delle aree servite da teleriscaldamento delimitate entro il 31 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 12, comma 2:
a) rete di distribuzione e linea dati per telecontrollo e regolazione: al massimo 325,00 € + 1,00 € per ogni mm di diametro nominale per m di lunghezza di tracciato;
b) sottostazioni di teleriscaldamento con allacciamento primario: al massimo 4.500,00 € per sottostazione + 15,00 € per kW di potenza nominale;
c) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, perizie tecniche, studi di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza e collaudo: complessivamente fino ad un massimo dell’8% dei costi di investimento incentivabili.”.
3) È approvata la seguente modifica ai “Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili per persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro” di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1380 del 18 dicembre 2018:
Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 è aggiunta la seguente lettera c):
“c) Gli edifici asserviti all’impianto devono essere stati realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.”.
4) È approvata la seguente modifica ai “Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili nelle imprese” di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1381 del 18 dicembre 2018:
Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 16 è aggiunta la seguente lettera c):
“c) Gli edifici asserviti all’impianto devono essere stati realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.”.
5) È approvata la seguente modifica ai “Criteri per la concessione di contributi per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici per l'approvvigionamento di immobili non allacciati alla rete elettrica” di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1385 del 18 dicembre 2018, modificata con delibera n. 252 del 9 aprile 2019:
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 è così sostituita:
“a) costruzione e ampliamento di centrali idroelettriche per l’approvvigionamento elettrico di malghe e rifugi non allacciate alla rete elettrica: fino al 50 per cento. La percentuale del contributo concessa a favore delle medie imprese è ridotta al 40 per cento e quella a favore delle grandi imprese al 30 per cento;”.
Le modifiche approvate con la presente deliberazione trovano applicazione dal 1° gennaio 2020 per tutte le domande presentate a partire da tale data.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 letto in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche.