(1) I commi 3 e 4 dell’articolo 95 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono così sostituiti:
“3. Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è soggetto al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio del contributo sul costo di costruzione, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, pari al contributo sul costo di costruzione. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo. Nel caso in cui il calcolo del contributo sul costo di costruzione non sia applicabile, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore a 4.000,00 euro e non inferiore a 600,00 euro, stabilita dal Comune, in relazione all’entità dell’intervento medesimo. Alla richiesta di rilascio del titolo in sanatoria si applica il procedimento previsto all’Art. 76. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 76, comma 6, l’istanza si intende rigettata.
4. Nei casi in cui l’intervento sia subordinato a SCIA, e risulti conforme alla disciplina urbanistica, paesaggistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della presentazione della SCIA in sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici e paesaggistici adottati, il/la responsabile dell’abuso o il proprietario/la proprietaria dell’immobile può ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma nella misura di cui al comma 3, primo, secondo e terzo periodo. Alla SCIA in sanatoria si applica quanto previsto all’articolo 77.”