(1) Il comma 4 dell’articolo 63/ter della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Ai fini della redazione del bilancio consolidato della Provincia, gli enti funzionali e gli altri organismi controllati e partecipati trasmettono, entro dieci giorni dall’approvazione e, in ogni caso, entro il 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, alla Ripartizione Finanze il bilancio di esercizio o il rendiconto, riclassificati secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla medesima Ripartizione. Nel caso in cui alla predetta data non sia intervenuta la relativa approvazione l’ente trasmette lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell’approvazione.”
(2) Nel comma 1 dell’articolo 64 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: “in relazione al” sono sostituite dalle parole: “anche tenendo conto del”.