(1) Nel comma 4 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15, le parole: “nella sezione B” sono sostituite dalle parole: “nelle sezioni B e C“.
(2) Nel comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15, le parole: “nelle sezioni A e B” sono sostituite dalle parole: “nelle sezioni A, B e C”.
(3) Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15, è così sostituito:
“1. Nelle sezioni A, B e C dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, vengono inserite rispettivamente una sezione A/bis, una sezione B/bis e una sezione C/bis.”
(4) Dopo il comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15, è inserito il seguente comma 3/bis:
“3/bis. Nella sezione C/bis possono essere iscritte persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17/ter della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, o dichiarate vincitrici della procedura di selezione appositamente avviata al fine del conferimento dell’incarico. In tale sezione possono essere iscritte fino a 15 persone.