(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in 1.855.219,79 euro per l’anno 2019 e in 6.327.113,76 euro per l’anno 2020 si provvede:
(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.