(1) Dopo l’articolo 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 22/bis:
“Art. 22/bis (Contributo per l’equa indennità per l’amministrazione di sostegno)
1. In esecuzione dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, alle persone sottoposte ad amministrazione di sostegno è concesso un contributo per il pagamento dell'equa indennità assegnata dal giudice tutelare all’amministratore di sostegno.
2. Il contributo è concesso solo qualora l’amministratore di sostegno soddisfi cumulativamente i seguenti requisiti:
- essere iscritto all’elenco provinciale di cui all’articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12;
- non essere il coniuge o partner convivente della persona amministrata;
- non avere legami di parentela o affinità entro il terzo grado con la persona amministrata;
- non essere iscritto ad un albo delle professioni forensi o contabili, ovvero non svolgere l’attività a titolo professionale.
3. Ai fini della concessione della prestazione di cui al presente articolo, si considera il nucleo familiare di fatto. Il suddetto nucleo non deve avere una situazione economica con valore superiore a 1,22.
4. Il contributo è concesso fino ad un importo massimo di 1.200 euro annui. In caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22, la prestazione è erogata nella misura massima del 100 per cento.
5. Il contributo è concesso per un periodo di dodici mesi e può essere concesso più volte a seguito di nuova domanda. L'erogazione avviene in un'unica soluzione dietro presentazione dell’atto con cui il giudice tutelare ha approvato la liquidazione dell'equa indennità.”