(1) Il comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono prestazioni di terzo livello le prestazioni dell’assistenza economica sociale di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 22/bis e 32.”