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a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 101)
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)

1)
Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 24 ottobre 2019, n. 43.

TITOLO I
RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L’UNIONE EUROPEA, ASSISTENZA SCOLASTICA, APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DELLA PROVINCIA CON L’UNIONE EUROPEA

Art. 1 (Ufficio di Bruxelles)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito la Provincia, opera attraverso una propria rappresentanza a Bruxelles, istituita per promuovere le proprie istanze presso le istituzioni europee e influenzarne le scelte. Tramite la propria rappresentanza la Provincia svolge altresì attività di formazione, informazione e divulgazione per promuovere l’integrazione europea e la conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell’Unione europea, fornendo anche supporto a istituzioni, enti e associazioni altoatesini. 2)

(2)Per favorire un rafforzamento della presenza dell’Alto Adige a Bruxelles, la Provincia, tramite l'Ufficio di Bruxelles, supporta il coinvolgimento di differenti attori pubblici e privati del territorio, anche mediante programmi di lavoro specifici annuali. 3)

(3) Per le finalità del presente articolo la Provincia può concludere accordi con altri organismi e rimborsare quota parte delle spese sostenute.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 27.590,00 euro per l’anno 2019, in 27.590,00 euro per l’anno 2020 e in 27.590,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 2 dicembre 2019, n. 13.
3)
L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 2 dicembre 2019, n. 13.

Art. 2 (Esperti nazionali distaccati)

(1) La Provincia promuove, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell’Unione europea, secondo quanto previsto dalla decisione n. C (2008) 6866 della Commissione europea, del 12 novembre 2008, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione.

(2) Per il trattamento giuridico ed economico del personale si applicano le disposizioni del contratto collettivo intercompartimentale. Il distacco come esperto nazionale può essere subordinato all’impegno del personale di rispettare un periodo di permanenza presso l’Amministrazione, tenuto conto dei presunti costi complessivi del relativo distacco. Tale periodo non può in ogni caso superare i tre anni. In caso di mancato rispetto del relativo periodo per volontà del personale, esso deve corrispondere all’Amministrazione un’indennità sostitutiva proporzionata al periodo di permanenza non rispettato, nonché al costo complessivo sostenuto dall’Amministrazione per il distacco. Il periodo di permanenza nonché l’indennità sostitutiva spettante all’Amministrazione per il periodo di permanenza non rispettato vengono preventivamente concordati tra l’Amministrazione ed il personale interessato. 4)

(3) Alla fine del periodo di distacco le esperienze maturate sono opportunamente valorizzate all’interno dell’Amministrazione provinciale.

4)
L'art. 2, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)

(1) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia e cittadine e cittadini che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani;”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 30.000,00 euro per l’anno 2019, in 30.000,00 euro per l’anno 2020 e in 30.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

CAPO III
ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI – SPECIFICITÀ TERRITORIALI

Art. 4  5) delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - ordinanza 7 aprile 2022, n. 130 - Iscrizione presso l'ordine o il collegio di chi conosce solo la lingua tedesca – esercizio della professione nel solo territorio della Provincia autonoma di Bolzano – sopravvenuta abrogazione – estinzione del processo per rinuncia
5)
L’art. 4 è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera b), della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

TITOLO II
AGRICOLTURA, ACQUE E CANONI IDRICI PER L’UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 5 (Modifiche della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, “Norme per l’agricoltura biologica”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, le parole: “la produzione, preparazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica” sono sostituite dalle parole: “la produzione, trasformazione, commercializzazione ed etichettatura di prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica nonché l’esecuzione delle relative attività di controllo e vigilanza”.

(2) Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):

“h) “controllo”: l’attività finalizzata a verificare che gli operatori operino in conformità alle disposizioni previste dalla normativa europea e provinciale in materia di produzione biologica;

i) “organismo di controllo”: ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica conformemente alle disposizioni della vigente normativa europea.”

(3) Nel comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “due”.

(4) Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

“f) eseguire le misure adottate dall’organismo di controllo, anche se successive al recesso, alla cancellazione o all’esclusione dal sistema di controllo biologico per fatti antecedenti alla cancellazione, all’esclusione o al recesso medesimi;

g) a fronte dell’obbligo di soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico, informare per iscritto gli acquirenti del prodotto dell’avvenuta soppressione di dette indicazioni.”

(5) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, sono aggiunte le seguenti lettere j) e k):

“j) consentire alle autorità competenti per l’esercizio della vigilanza sull’attività di controllo l’accesso ai propri uffici e fornire qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria per l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo;

k) trasferire il fascicolo di controllo all’organismo di controllo subentrante entro 15 giorni dalla notifica di variazione.”

(6) Al comma 5 dell’articolo 11 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, dopo la parola: “violazioni” sono inserite le seguenti parole: “e i necessari provvedimenti da adottare”.

(7) Nella lettera b) del comma 6 dell’articolo 11 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, le parole: “delle sanzioni” sono sostituite dalle parole: “dei provvedimenti” e la parola: “comminato” è sostituita dalla parola: “emanato”.

(8) La rubrica dell’articolo 13 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, è così sostituita: “Misure in caso di inadempienza da parte degli organismi di controllo”.

(9) L’articolo 14 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, è così sostituito:

“Art. 14 (Sanzioni amministrative a carico degli organismi di controllo, degli operatori e relative alla designazione, alla presentazione e all’uso commerciale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1:

a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro a chi, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’organismo di controllo, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale:

1) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori a seguito di provvedimenti relativi a irregolarità;

2) omette di conservare i fascicoli di controllo per la durata stabilita dall’articolo 10, comma 1, lettera c);

3) non trasferisce il fascicolo di controllo all’organismo di controllo subentrante;

4) omette di adottare ogni iniziativa utile ad aggiornare il personale sulle modifiche normative e sui relativi compiti e responsabilità ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d);

5) omette di rilasciare il documento giustificativo e, quando richiesto dall’operatore biologico, il certificato di conformità;

b) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’organismo di controllo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, impedisca l’accesso agli uffici alle autorità competenti o ometta le informazioni e l’assistenza necessarie per la verifica.

2. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro a chiunque, anche se non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione, cancellazione o recesso volontario non provveda a mettere in atto, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, le necessarie procedure per il ritiro della merce ovvero a comunicare ai propri clienti la soppressione delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico dalle produzioni;

b) si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 500,00 euro a 2.500,00 euro:

1) a chiunque non consenta o impedisca le verifiche dell’organismo di controllo;

2) a chiunque nei cui confronti l’organismo di controllo abbia applicato un provvedimento di sospensione per 12 mesi della certificazione biologica o di esclusione dal sistema biologico di cui all’articolo 11, comma 5, fatta eccezione per i casi imputabili a morosità.

3. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00 euro a chiunque utilizzi sulla confezione o sull’imballaggio, nei marchi commerciali, nell’informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni della vigente normativa UE;

b) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro:

1) a chiunque utilizzi in maniera non conforme alla normativa UE i termini relativi alla produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione;

2) a chiunque utilizzi in maniera non conforme alla vigente normativa UE il logo dell’UE di produzione biologica nell’etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione.”

(10) Il rinvio all’abrogato regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, contenuto nella legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, si intende riferito alla vigente normativa europea.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE

Art. 6 (Modifiche alla legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, recante “Disposizioni sulle acque”)

(1) Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono così sostituite:

“a) “acque”: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee:

1) “acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee, così individuate:

1.1 “lago”: un corpo idrico superficiale fermo; sono considerati tali tutti i laghi inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e i laghi naturali, non inseriti nel citato elenco, con superficie superiore a 0,15 ha, misurata in corrispondenza della linea di massimo invaso; nello specifico si distingue fra:

1.1.1 “lago naturale”: un corpo idrico superficiale fermo formato naturalmente;

1.1.2 “bacino artificiale”: un corpo idrico superficiale fermo creato da un’attività umana;

1.1.3 “bacino fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale fermo la cui natura è stata sostanzialmente modificata, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana;

1.2 “corso d’acqua”: un’acqua superficiale corrente, che può essere parzialmente sotterranea e può essere costituita da più corpi idrici superficiali; sono considerati tali tutti i corsi d’acqua inseriti nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Bolzano e quelli non inseriti che per motivi naturali hanno una portata d’acqua per un periodo per almeno 240 giorni all’anno; in mancanza di informazioni precise in merito, la valutazione dei progetti si basa sulla presenza di una tipica vegetazione rivierasca;

2) “acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;

b) “corpo idrico”: un elemento distinto e omogeneo delle acque superficiali o sotterranee, quale una falda acquifera, un lago, un invaso, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale, ove si distingue fra:

1) “corpo idrico superficiale”: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale o parte di un torrente, fiume o canale:

1.1 “corpo idrico artificiale”: un corpo idrico superficiale creato da un’attività umana;

1.2 “corpo idrico fortemente modificato”: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un’attività umana, è sostanzialmente modificata;

2) “corpo idrico sotterraneo”: un volume distinto di acque sotterranee contenuto da una o più falde acquifere:

2.1 “falda acquifera”: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

c) “bacino idrografico”: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi, per confluire in un punto specifico di un corso d’acqua;”.

(2) La rubrica dell’articolo 48 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita: “Tutela delle acque superficiali e delle aree adiacenti”.

(3) Il comma 4 dell’articolo 48 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“4. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino delle componenti biotiche e abiotiche nelle acque, sulle sponde e nella fascia immediatamente adiacente alle acque superficiali, che svolgono sia funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa che funzioni di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, gli interventi di trasformazione e di gestione delle acque, della sponda, del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda delle acque superficiali vengono disciplinati con regolamento di esecuzione.”

(4) La lettera o) del comma 1 dell’articolo 57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituita:

“o) chiunque contravviene alle disposizioni relative alla tutela delle acque superficiali e delle aree adiacenti di cui all’articolo 48, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro;”.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI IDRICI PER L’UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE

Art. 7 (Finalità delle disposizioni per il recepimento della direttiva 2000/60/CE)

(1) Il presente capo reca disposizioni per la protezione e la difesa dell’acqua, in recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per un’azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque – DQA).

(2) Il crescente fabbisogno di acqua qualitativamente pregiata e i cambiamenti climatici che si vanno delineando impongono una maggiore sostenibilità e parsimonia nonché un maggior senso di responsabilità nell’impiego della risorsa naturale “acqua”.

(3) Nel rispetto delle linee guida per la definizione dei costi ambientali e della risorsa, è istituito un canone idrico per i vari utilizzi idrici.

(4) Il canone idrico è determinato in base al principio “chi inquina paga” e al principio di precauzione, con l’obiettivo di coprire i costi ambientali e della risorsa legati agli utilizzi idrici e rendere questi ultimi il più possibile sostenibili. Particolare attenzione è riservata a quei corpi idrici in cui vi è uno squilibrio tra la disponibilità naturale e le pressioni derivanti dagli utilizzi in atto.

(5) La configurazione del canone idrico tiene conto delle condizioni e degli effetti sociali, ecologici, geografici, climatici ed economici, favorendo al tempo stesso l’uso efficiente e sostenibile della risorsa “acqua”. Base di riferimento è il Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano (PGUAP) di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che prevede, all’articolo 13, l’ordine di priorità dei vari tipi di utilizzo dell’acqua.

(6) Rimangono impregiudicati i criteri e le linee guida vigenti per la determinazione dei canoni di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali e per la determinazione dei canoni idrici per utilizzi idroelettrici, salvo diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 8 (Scopi del canone idrico)

(1) Il canone idrico viene istituito per i seguenti scopi:

  1. aumento dell’efficienza di utilizzo, al fine di ridurre al minimo il numero dei punti di prelievo per i nuovi impianti e di accrescere le sinergie con gli impianti esistenti;
  2. riduzione al minimo e adattamento dei punti di prelievo da corpi idrici pubblici, al fine di minimizzare gli impatti sui corpi idrici e sul paesaggio;
  3. modulazione sostenibile della portata massima d’acqua prelevabile, per preservare un flusso idrico il più naturale possibile nei corpi idrici;
  4. incentivazione di pratiche di utilizzo poco impattanti sui corpi idrici e dell’utilizzo idrico tramite impianti consortili o a gestione collettiva in altra forma giuridica, al fine di promuovere una gestione parsimoniosa della risorsa;
  5. ottimizzazione dei prelievi in aree con scarsa disponibilità idrica, per rafforzare l’equilibrio ecologico e ridurre possibili conflitti di utilizzazione.

Art. 9 (Definizioni)

(1) Si applicano le seguenti definizioni:

  1. utilizzi idrici: tutte le attività che fanno uso della risorsa “acqua” e impattano sullo stato dei corpi idrici;
  2. servizi idrici: tutte le attività, pubbliche o private, di prelievo, contenimento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque sotterranee e/o superficiali, di gestione delle acque meteoriche, di raccolta e trattamento delle acque reflue, nonché le attività finalizzate a preservare la risorsa idrica e a tutelare le persone, i beni e le attività umane dai rischi connessi ad eventi estremi, quali alluvioni e siccità;
  3. canone idrico: l’importo che il titolare della concessione corrisponde per l’utilizzo delle acque pubbliche. I gestori di un servizio idrico trasferiscono i canoni idrici agli utilizzatori finali in misura corrispondente al rispettivo utilizzo;
  4. costi finanziari: costi dovuti alla fornitura e alla gestione degli utilizzi e dei servizi idrici;
  5. costi ambientali: costi per danni che l’utilizzo stesso della risorsa “acqua” causa all’ambiente, agli ecosistemi o ad altri utilizzatori;
  6. costi della risorsa: costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento della risorsa, tenendo conto:
    1. della disponibilità idrica spazio-temporale;
    2. dei fabbisogni attuali e futuri;
    3. della riproducibilità e qualità della risorsa;
    4. dei vincoli di destinazione;
    5. degli effetti ambientali derivanti dai diversi utilizzi e non utilizzi;
    6. dell’ordine di priorità del tipo di utilizzo ai sensi dell’articolo 13 del PGUAP;
  7. impianto: l’insieme delle opere di prelievo, accumulo, adduzione e distribuzione finalizzate all’approvvigionamento idrico delle utenze indicate nella concessione idrica;
  8. punto di prelievo: presa d’acqua da un corpo idrico pubblico definita nella concessione idrica;
  9. aree con scarsa disponibilità idrica: aree individuate dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 40 del PGUAP, caratterizzate da scarsa disponibilità idrica e richieste di utilizzo elevato.

Art. 10 (Suddivisione degli utilizzi idrici per settori)

(1) Per il calcolo dei canoni gli utilizzi idrici sono suddivisi nei seguenti settori:

  1. domestico: utilizzi pubblici e privati di acqua potabile ai sensi dell’Art. 14 (del PGUAP, ad eccezione dell’utilizzo al solo scopo antincendio;
  2. agricoltura: utilizzi per l’irrigazione e la pescicoltura ai sensi degli articoli 15 e 19 del PGUAP;)
  3. produttivo: utilizzi a scopo industriale e artigianale, per scambio termico e per innevamento programmato ai sensi degli articoli 17 e 18 del PGUAP;
  4. protezione civile: utilizzi di acqua antincendio ai sensi dell’articolo 14 del PGUAP;
  5. forza motrice: utilizzi per la produzione di energia meccanica che non viene convertita in energia elettrica;
  6. altri utilizzi: tutti gli utilizzi non rientranti nei settori di cui sopra, quali ad esempio laghetti ricreativi, mulini didattici, impianti “Kneipp”, nonché il mantenimento di sistemi di irrigazione di grande valore paesaggistico e storico-culturale come i cosiddetti “Waale”.

Art. 11 (Canone idrico)   delibera sentenza

(1) In conformità alle finalità di cui all’articolo 7 e agli scopi di cui all’articolo 8, la Giunta provinciale stabilisce l’ammontare dei canoni idrici, i criteri di calcolo ed eventuali esenzioni per gli utilizzi ai sensi dell’articolo 10.

(2) I canoni sono stabiliti tenendo conto della portata sociale, ecologica ed economica dei diversi utilizzi.

(3) I canoni idrici si articolano in:

  1. un importo da corrispondere una tantum al rilascio della concessione per la realizzazione di un nuovo punto di prelievo;
  2. componenti di canone annuale per tutte le concessioni esistenti e in fase di rinnovo;
  3. un canone da corrispondere anticipatamente una tantum solo in caso di licenza di attingimento.

(4) Le componenti di canone di cui al comma 3, lettera b), sono definite sulla base della quantità d’acqua annua o della portata massima concessa o della quantità media di derivazione d’acqua dei punti di prelievo da acque superficiali o da acque sotterranee e sulla base della disponibilità idrica in aree di cui all’articolo 40 del PGUAP.

(5) Per il settore forza motrice il canone viene calcolato in base alla potenza nominale media annua.

(6) Per aziende con superfici a prato o superfici foraggere avvicendate il canone idrico ed eventuali esenzioni vengono stabiliti tenendo conto dei punti di svantaggio ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22.

(7) Per impianti consortili o gestiti in comune mediante altra forma giuridica e per l’adozione di pratiche poco impattanti sui corpi idrici sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo vengono concesse riduzioni del canone.

(8) Per pescicolture possono essere concesse riduzioni del canone.

(9) La direttrice/Il direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima adegua ogni tre anni gli importi dei canoni idrici stabiliti dalla Giunta provinciale in base al costo della vita secondo gli indici ASTAT. Gli importi così determinati sono sempre arrotondati al millesimo del valore originario.

(10) L’utilizzo di acqua per scopo antincendio è esente dal canone idrico annuo. 6)

(11) I sistemi di irrigazione di grande valore storico-culturale e paesaggistico, quali ad esempio i cosiddetti “Waale” e i mulini didattici, sono esenti dal canone idrico annuo. 7)

massimeDelibera 13 dicembre 2022, n. 938 - Criteri per la determinazione dei canoni idrici per l’utilizzo di acque pubbliche (modificata con delibera n. 1168 del 29.12.2023)
6)
L'art. 11, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
7)
L'art. 11, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 12 (Recupero dei costi)

(1) I costi per indagini e il ripristino di uno stato ecologico almeno buono dei corpi idrici, nonché per promuovere un impiego idrico sostenibile e rispettoso dell’ambiente, in particolare mediante l’ottimizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche e mediante l’adeguamento degli stessi alle variazioni del bilancio idrico dovute ai cambiamenti climatici, sono recuperati attraverso le entrate derivanti dai canoni idrici disciplinati nel presente capo e quelle di cui all’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.

Art. 13 (Concessione dei contributi)    delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dei contributi.

(2) Gli uffici competenti dell’Amministrazione provinciale concedono contributi per la realizzazione di interventi per un uso dell’acqua parsimonioso, sostenibile e rispettoso dell’ambiente nonché per l’adeguamento degli impianti alle variazioni del bilancio idrico dovute ai cambiamenti climatici.

(3)  Ai sensi del comma 1, vengono incentivati la progettazione e la costruzione di impianti di invaso, la realizzazione di studi strategici o progetti definitivi, l’installazione di sistemi di irrigazione a risparmio idrico, il collegamento di impianti esistenti, l’elettrificazione di sistemi di pompaggio, l’installazione di sistemi di ottimizzazione energetica, la costruzione di impianti collettivi di lavaggio delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari nonché il mantenimento di sistemi di irrigazione di grande valore paesaggistico e storico-culturale come i cosiddetti “Waale”. 8) 

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro per l’anno 2020 e in 1.000.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

massimeDelibera 18 aprile 2023, n. 330 - Linee guida per la copertura dei costi ambientali e della risorsa legati agli utilizzi idrici
8)
L'art. 13, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9, e successivamente dall’art. 15, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.

Art. 14 (Antichi diritti di utenze non ancora riconosciute)

(1) Gli antichi diritti di piccole derivazioni trasformati, in base agli articoli 2 e 3 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in concessioni dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono esentati dal canone idrico sino al 31 dicembre 2034 a condizione della trasmissione, entro il 2025, della documentazione completa secondo l’articolo 5 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche.

Art. 15 (Sanzioni amministrative)

(1) La violazione delle disposizioni del presente capo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 57/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.

Art. 16 (Disposizioni transitorie)

(1) I canoni idrici sono corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(2) I diritti di utilizzo dell’acqua non ancora riconosciuti entro la data di entrata in vigore della presente legge e che non sono stati esercitati per più di tre anni scadono; per essi non è dovuto alcun canone idrico.

Art. 17 (Abrogazione)

(1) La legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è abrogata.

TITOLO III
NORME FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 18 (Disposizioni finanziarie)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 1, 3 e 13, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 19 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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