1. La scelta del veterinario aziendale da parte dell’azienda zootecnica è facoltativa e non comporta alcun costo aggiuntivo per la stessa, fermo restando che l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, nell’ambito della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria, garantisce il servizio di assistenza zooiatrica sul territorio provinciale tramite il veterinario aziendale.
2. La scelta del veterinario aziendale da parte dell’azienda zootecnica resta valida fino a disdetta. La disdetta e la nuova scelta devono essere comunicate per iscritto al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Le comunicazioni presentate entro il 31 maggio hanno efficacia dal 1° luglio e quelle presentate entro il 30 novembre dal 1° gennaio.
3. Qualora il veterinario aziendale faccia parte di una società di professionisti e nel corso dell’anno solare intervengano modifiche, quali l’uscita del professionista dalla società, la creazione di una nuova società, la costituzione di uno studio associato o altro, il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e le aziende zootecniche assistite devono essere informati entro 15 giorni.
4. In casi gravi e/o motivati, il veterinario aziendale può preventivamente rifiutare per iscritto la disponibilità a prestare la sua attività per una o più aziende zootecniche determinate. L’eventuale rinuncia motivata a proseguire la propria attività quale veterinario aziendale presso una o più aziende zootecniche determinate, salvo diversa previsione, ha efficacia a partire dal primo termine utile (1° luglio o 1° gennaio).
5. Il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è competente per la valutazione dei rifiuti o delle rinunce di cui al comma 4.
6. In caso di disaccordo fra il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e il veterinario aziendale, la decisione definitiva viene presa dal collegio di cui all’articolo 13.
7. Per il singolo veterinario aziendale non è previsto un numero massimo di aziende assistite. Su richiesta motivata, il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria può consentire la fissazione di un limite per un periodo fino a 12 mesi, prorogabile. L’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che:
a) non vengano penalizzate le aziende con sede nei comuni di cui all’articolo 12, comma 2;
b) nei singoli comuni, tenendo conto del numero di aziende presenti, resti comunque garantita la facoltà di scelta da parte di tutte le aziende;
8. Nel caso in cui sia autorizzato un numero massimo di aziende, le aziende da assistere sono determinate in base all’ordine cronologico delle scelte operate dalle aziende stesse, fino al raggiungimento del limite fissato.
9. Qualora il veterinario aziendale richieda la riduzione del numero di aziende già assistite, questa può essere autorizzata sempre che le aziende in sovrannumero possano scegliere un altro veterinario aziendale nel medesimo comune. Sono considerate in sovrannumero le aziende che hanno effettuato la scelta del veterinario aziendale in tempi più recenti.