1. Ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 5/2015 fanno parte della rete di sorveglianza epidemiologica:
a) tutte le aziende zootecniche iscritte nell’Anagrafe provinciale delle imprese agricole e identificate da codice aziendale;
b) le strutture di produzione e trasformazione dei prodotti di origine animale nonché i mangimifici, cui compete l’obbligo di fornire al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige tutte le informazioni epidemiologiche previste dalla normativa vigente;
c) il responsabile dell’azienda zootecnica, ossia il proprietario dell’azienda o la persona fisica o giuridica che ne è responsabile, anche in via temporanea, in base a un titolo valido, o il legittimo detentore degli animali;
d) il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ossia il veterinario ufficiale e l’ufficio del Servizio Veterinario aziendale rispettivamente competente per i Comprensori sanitari;
e) il veterinario aziendale;
f) l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
g) i laboratori presenti in provincia di Bolzano, ossia quelli iscritti nell’elenco provinciale dei laboratori per l’autocontrollo alimentare istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1763 del 25 ottobre 2010 presso l’Ufficio provinciale Igiene e sanità pubblica, nonché i laboratori istituiti presso l’Agenzia provinciale per l’Ambiente (Laboratorio analisi acque e cromatografia, Laboratorio analisi alimenti, Laboratorio di chimica e fisica, Laboratorio biologico);
h) la banca dati dell’anagrafe zootecnica ossia la banca dati dell’anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento istituita presso il Servizio veterinario provinciale ai sensi della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche;
i) la Giunta provinciale che, ferme restando le competenze di cui dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, esercita le funzioni di cui all’articolo 7 della legge provinciale 5/2015;
j) il Servizio veterinario della Provincia autonoma di Bolzano (di seguito Servizio veterinario provinciale), che:
1) vigila sui Servizi veterinari operanti in provincia di Bolzano per l’applicazione delle leggi e dei regolamenti riguardanti la profilassi e la polizia veterinaria;
2) coordina la raccolta delle informazioni epidemiologiche concernenti le strutture e il funzionamento dei Servizi veterinari, necessarie per la programmazione, il coordinamento e la verifica dell’attività, in particolare ai fini della programmazione delle attività di profilassi, adottando le misure prescrittive e autorizzative necessarie;
3) organizza l’aggiornamento tecnicoprofessionale nell’ambito veterinario mediante corsi di qualificazione e di riqualificazione;
4) per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, determina i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso formativo necessario per ottenere la qualifica di veterinario aziendale;
5) gestisce lo schedario riguardante le profilassi obbligatorie di cui alla legge 9 giugno 1965, n. 615, e successive modifiche, e ai relativi decreti attuativi del direttore del Servizio veterinario provinciale;
k) il Ministero della Salute, cui, secondo le disposizioni vigenti, vengono trasmessi i dati previsti.