1. La convenzione con il veterinario aziendale perde validità:
a) per sopravvenuta incapacità psicofisica ad esercitare l’attività prevista dalla convenzione;
b) con la risoluzione del contratto da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per inadempimento;
c) con la radiazione o cancellazione dall’Albo professionale dei medici veterinari;
d) per la perdita dei requisiti di cui all’articolo 4;
e) con la disdetta del veterinario aziendale, che va comunicata per iscritto al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Le comunicazioni presentate entro il 31 maggio hanno effetto dal 1° luglio e quelle presentate entro il 30 novembre dal 1° gennaio.