1. In base alla programmazione dei Servizi veterinari della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria, annualmente vengono individuate le aziende zootecniche interessate dalle campagne di profilassi.
2. Le attività inerenti alla campagna di profilassi vengono svolte dal veterinario aziendale competente per l’azienda zootecnica interessata.
3. Nel caso in cui l’azienda zootecnica interessata dalla campagna di profilassi non abbia scelto il veterinario aziendale, il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige incarica dello svolgimento delle attività di profilassi uno dei veterinari aziendali operanti nel comune di ubicazione dell’azienda o in uno limitrofo. La scelta cadrà sul veterinario aziendale con il maggior numero di aziende zootecniche in carico. In caso di impossibilità a reperire un veterinario aziendale disposto a svolgere le attività di profilassi aggiuntive, il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige provvederà con proprio personale dipendente.
4. Il veterinario aziendale è tenuto a:
a) svolgere le attività di profilassi e a trasmettere i dati secondo le indicazioni e le modalità prescritte dai Servizi veterinari della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria;
b) partecipare agli incontri di aggiornamento specificamente organizzati dai Servizi veterinari della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria;
c) utilizzare correttamente e sotto la propria responsabilità il materiale tecnico e sanitario eventualmente consegnato dai Servizi veterinari della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria per l’espletamento delle attività di profilassi;
d) effettuare le comunicazioni previste nel caso di sostituzione.
5. Per lo svolgimento delle attività di profilassi, il veterinario aziendale può avvalersi, in tutto o in parte, della collaborazione di un veterinario libero professionista da lui individuato. Il veterinario aziendale risponde, comunque, nei confronti dei Servizi veterinari della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria, della corretta e puntuale esecuzione delle prove.
6. Nelle singole aziende zootecniche interessate dalla campagna di profilassi le prove devono, comunque, essere svolte interamente da un unico professionista ovvero dal veterinario aziendale o dal veterinario sostituto. In ogni caso al veterinario aziendale non è consentito eseguire le prove nelle aziende zootecniche di cui sia titolare o siano titolari il coniuge o parenti o affini fino al II grado. Il conflitto di interesse deve essere segnalato prontamente al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; in tal caso in queste aziende le prove saranno eseguite dal veterinario ufficiale competente.
7. I veterinari liberi professionisti individuati dal veterinario aziendale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Albo professionale dei medici veterinari;
b) esperienza professionale, di almeno tre mesi, afferente all’assistenza zooiatrica nel campo degli animali da reddito;
c) non trovarsi in nessuna delle condizioni che, a norma di legge, ostano a contrarre con la pubblica amministrazione;
d) aver stipulato un’assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi.
8. Il veterinario aziendale deve preventivamente trasmettere al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, una comunicazione recante:
a) il nome del veterinario libero professionista che sostituisce il veterinario aziendale nell’esecuzione delle attività di profilassi, e le aziende zootecniche in cui andrà a operare;
b) l’espressa dichiarazione che il sostituto possiede i requisiti richiesti;
c) l’assunzione diretta di responsabilità per il corretto utilizzo del materiale tecnico e sanitario consegnato dai Servizi veterinari della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria per l’espletamento delle attività di profilassi, anche se temporaneamente utilizzato dal professionista sostituto;
d) l’impegno a comunicare preventivamente alle aziende zootecniche interessate dalla campagna di profilassi il nominativo del professionista sostituto;
e) l’impegno a corrispondere al professionista sostituto l’importo dovuto per lo svolgimento delle attività di profilassi ai sensi dell’articolo 12.
9. I Servizi veterinari della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria che riscontrino carenze e/o inadeguatezze nei requisiti o nell’operato del professionista sostituto, ne danno immediata comunicazione al veterinario aziendale, il quale provvede direttamente all’esecuzione delle attività di profilassi oppure all’individuazione di un nuovo sostituto.
10. Il veterinario aziendale emette la relativa fattura nei confronti dell’Azienda Sanitaria