1. Il rapporto sinallagmatico fra l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e il veterinario aziendale è disciplinato mediante convenzione. Con la firma della convenzione, il veterinario aziendale non instaura in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
2. In casi motivati l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può fissare un numero massimo di aziende assistite dal veterinario aziendale.
3. Al veterinario aziendale spettano i compensi previsti all’articolo 12.
4. L’Azienda Sanitaria non è tenuta ad assicurare il veterinario aziendale contro i rischi di responsabilità civile, malattia, infortunio né ad assumere altri oneri previdenziali.
5. I compensi pattuiti sono al netto dell’IVA e del contributo ENPAV previsto.
6. Il veterinario aziendale deve stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi.
7. Resta fermo il diritto di regresso dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nei confronti del veterinario aziendale, per i casi in cui la stessa sia stata chiamata a rispondere in via solidale nei confronti di terzi.